Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)

Regolamento PFU

Nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 8 Giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto n. 82 dell' 11 aprile 2011 che regolamenta la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n152, e successive modificazioni e integrazioni. Il Decreto ha come obiettivo primario la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenire la formazione dei rifiuti e proteggere l’ambiente. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: gli pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma, gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
Gli pneumatici fuori uso (PFU) sono gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
Il decreto definisce le modalità operative e gestionali del nuovo sistema: chi sono i responsabili della gestione degli PFU, come verranno determinate quantità di PFU da gestire e i relativi contributi economici, chi riscuote i contributi ambientali e le modalità ripartire i costi di gestione, chi sono gli organi deputati al controllo e le sanzioni in caso di inadempienze.

Chi gestisce gli PFU

Sulla base del principio della “producer responsability” i responsabili del sistema sono i produttori e gli importatori di pneumatici, i quali

  • sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità degli pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale;
  • devono dichiarare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente sia la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente sia le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente. Devono, inoltre, provvedere ad inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione;
  • possono gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorità competente entro il 30 novembre dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare;
  • possono adempiere agli obblighi sopra esposti anche attraverso la costituzione di strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto;
  • comunicano all’autorità competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo per l’anno solare successivo;
  • a decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento, i produttori e gli importatori degli pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.

 

Chi determina l’importo del contributo ambientale

L’autorità competente, entro il 30 novembre del medesimo anno, individua l’ammontare del contributo ambientale, sulla base delle stime comunicate da produttori e importatori di pneumatici, e lo approva. Nelle fasi di commercializzazione del pneumatico, nel mercato del ricambio e di veicoli nuovi, il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo varia a seconda delle diverse tipologie degli pneumatici.

Chi riscuote il contributo ambientale

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento decorrerà l'obbligo per i rivenditori di riscossione del contributo, che dovrà essere «indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita».
Il contributo riscosso dal rivenditore del nuovo veicolo al momento della vendita sarà versato in un fondo costituito presso l'Automobile Club Italia. Il contributo, incassato da ACI servirà dunque per coprire le spese di raccolta, gestione e smaltimento delle gomme arrivate a fine ciclo di utilizzo.

Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso.

Chi gestisce il fondo degli PFU

Il Comitato «entro trenta giorni dal suo insediamento, individua, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, l'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all'autorità competente la quale, entro trenta giorni, approva l'ammontare del contributo». Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate valutano periodicamente e congiuntamente le attività di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticità emergenti.
La gestione del fondo e' affidata all'ACI con la vigilanza del Comitato.